Uno dei primi testi sull'argomento risale al 2013, con un disegno di legge proposto dai Senatori Manconi e Corsini, i quali, nella premessa, riportavano quanto segue:
Ecco un estratto della premessa al testo di legge originariamente presentato dai senatori MANCONI e CORSINI nel 2013:
La disciplina della pluralità delle forme della convivenza rappresenta infatti l’attuazione del dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 2 della Costituzione), non potedosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacramentale o legale) del matrimonio e l’assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita associata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi). In questo senso, il riconoscimento di forme plurali di convivenza, anziché violare, rafforza piuttosto il principio di cui all’articolo 29 della Costituzione, che nasceva non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, ma per limitare l’ingerenza statale sul terreno delle relazioni familiari, tipica delle politiche demografiche di regimi totalitari come quello fascista.
Art. 2 della Costituzione:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 29 della Costituzione:
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Partendo dalla fine della citata premessa, si nota subito come i proponenti danno una lettura del tutto soggettiva dell'articolo 29, tentando di sminuirne il vero significato relegandolo ad esclusiva protezione dalle ingerenze statali o dalle politiche di controllo demografico di stampo totalitario fascista.
L'articolo 29, in realtà, sancisce in modo inequivocabile che lo Stato riconosce la famiglia come una società naturale, cioè dettata da esigenze di natura, in cui i due coniugi hanno uguaglianza giuridica e morale. Si passa da una famiglia in cui l'uomo era il capo ad un modello giustamente egualitario.
Cosa i padri costituenti intendessero per natura è, secondo me, interpretabile in due modi, distinti ma convergenti.
Naturale, nel senso di indipendente dallo Stato, per indole stessa umana a riunirsi in nuclei, ma naturale, anche, e forse soprattutto visto i successivi articoli 30 e 31 in cui si parla di figli, inteso etimologicamente in ciò che sta per nascere. I due concetti sono però uniti, intendendo come istinto primordiale quello volto all'accoppiamento tra uomo donna al fine di procreare il prossimo successore della specie.
E' naturale, quindi, perché dall'unione di un uomo ed una donna, può nascere la vita indipendentemente dalla legge dell'uomo. Ergo, la Costituzione riconosce un unico modello di famiglia, quello che può generare naturalmente una progenie.
Il richiamo all'articolo 2 è anche questo del tutto fittizio. Se l'intento dei proponenti, infatti, fosse stato quello di tutelare la libertà di realizzazione dell'uomo, allora, si sarebbe dovuto intervenire allargando alcuni basi di diritto anche i single.
Da qui si muove, infatti, il mio primo punto di critica ai disegni di legge che vogliono intervenire in materia di unioni.
Uno degli argomenti forti di una coppia convivente (indipentemente dalla sua composizione sessuale) è quello di ribadire che, nonostante esista un legame stabile tra due persone, tanto da convivere, non esista nessuna definizione giuridica che sancisca i diritti dell'uno e dell'altro in situazioni limite, come ad esempio morte del convivente o malattia; quindi, manifesta impossibilità di estendere la reversibilità pensionistica, di poter decidere sulla vita altrui nel caso di malattia o di scelta di donazione degli organi.
Bene, argomento pienamente condivisibile (anche se una coppia etero potrebbe sempre decidere di rafforzare il legame di convivenza sposandosi - passo che farò un domani proprio per superare il limite della semplice convivenza).
Perché il single, per scelta o per obbligo, non può estendere allora questa possibilità alla persona con cui ha un legame speciale, come può essere un amico?
Se io fossi un single, incallito, senza parenti rimasti in vita, non omosessuale, che ripudio, per principio, un legame di tipo matrimoniale e che voglio mantenermi la libertà di vivere da solo in casa, ma con un forte legame di amicizia con una persona con cui sono cresciuto, a cui affiderei la vita, perché non potrei indicarlo come erede (passatemi il termine improprio)?
L'amicizia non rappresenta, così come dice la Costituzione, una forma sociale in cui completare la mia personalità?
Pare, ovvio, quindi, che l'intento del relatore non sia quello di rispettare l'articolo 2, bensì, di cedere alle pressioni di una minoranza della società, quella rappresentata dalla comunità LGBT, che non pretende solo tutela, ma vuole imporre la propria visione della società ad una maggioranza.
Da quel testo del 2013, si arriva a quello finale, chiamato DDL Cirinnà per via del cognome della senatrice principale promotrice. Il testo è decisamente cambiato e si divide in due capi, il primo dedicato esclusivamente alla coppie omosessuali, il secondo alla convivenze fra eterosessuali.
Art. 2 DDL Cirinnà (Capo I):
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
[...]
Sono cause impeditive per la costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso:
[...]
3. la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Poi si delineano i vari aspetti del chi può unirsi, del dove questa unione debba essere registrata e gli eventuali impedimenti. (lascio al lettore l'esame degli articoli non espressamente riportati in questo post).
Perché mai l'unione civile dovrebbe limitarsi a due sole persone? Se cade il vincolo sociale dell'eterosessualità, perché non dovrebbe cadere anche quello della monogamia? Provocatoriamente, se io fossi bisessuale, perché dovrei limitarmi ad estendere i diritti solo ad uno dei miei compagni e non a tutti e due, nel caso mi frequentassi stabilmente sia con un uomo che con una donna? Questa limitazione non sarebbe essa stessa una limitazione dell'articolo 2 della Costituzione?
Si giunge quindi agli impedimenti all'unione che sono fondamentalmente regolati dal medesimo articolo 87 del codice civile. A questo proposito vale la pena esporre una curiosità relativa all'articolo 5 del testo del 2013 sulla questione impedimenti che, fortunatamente, non è riproposto nel ddl Cirinnà:
Art 5, comma e del testo dei senatori MANCONI e CORSINI:
la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile. Il divieto di cui ai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 non opera nel caso in cui le parti dell’unione civile siano dello stesso sesso. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti dell’unione civile siano di sesso diverso;Cosa dice l'articolo 87 del C.C.?
Art. 87 Codice Civile:
Perché mai nella mente di Mancone e Corsini, in caso di omosessuali, uno zio ed un nipote avrebbero potuto unirsi civilmente, ma una zia ed un nipote, etero, no? Questo è, per me, un mistero. Non ho trovato riferimenti nel web, se non questo racconto erotico di chiaro stampo pedofilo che narra di una fantomatica (?) storia incestuosa fra un bimbo di 7 anni e suo zio.Non possono contrarre matrimonio fra loro:1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((…));2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinita’ deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e’ stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;7) i figli adottivi della stessa persona;8) l’adottato e i figli dell’adottante;9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
Ma andiamo avanti.. Che è meglio!
Art. 5 DDL Cirinnà, o pomo della discordia:
All’articolo 44, comma 1, lettera b) , della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».Art. 44 legge 184/1983 (solo parti modificate):
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:In pratica, il testo sancisce la possibilità di adottare il figlio di uno dei membri dell'unione.
b) dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
Esempi:
- io e mia moglie abbiamo un figlio. Lei, poi, diventa omosessuale e decide di divorziare da me ed unirsi civilmente con la nuova compagna. La nuova compagna, se io volessi o fossi morto, potrebbe adottare mio figlio.
- Una coppia gay si reca all'estero per avere un figlio mediante maternità surrogata a cui viene successivamente affidato il nascituro. Tornati in Italia, possono vedersi riconosciuto come loro quel figlio.
Ed a proposito di casi lmite, Ugo De Siervo, ex Presidente della Corte Costituzionale, si esprime così al riguardo della stepchild adoption:
Diciamocelo chiaramente: con la “stepchild adoption” si concede il diritto a un padre naturale di estendere la genitorialità a chi desidera lui. Non vedo proprio la tutela di un diritto del bambino. Ci potrà poi essere qualche caso limite. Ma non si legifera mai per i casi limite, quanto per i casi ordinari. E qui, di ordinario, vedo piuttosto l’aspirazione di qualcuno a utilizzare la maternità surrogata nascondendosi dietro il presunto interesse del bambino
Riprendendo il concetto di natura ed affidandoci all'etimologia del termine, secondo il mio parere, può intendersi figlio di solo chi è effettivamente nato dall'unione di un uomo ed una donna. Indipendentemente dalla relazione tra i due, il padre è il padre naturale, la madre, la sua madre biologica. Non condivido, perciò, nessun concetto di maternità surrogata, in quanto esclusiva mercificazione per scopi di accompiacimento dei capricci umani. Questo ragionamento si applica, ovviamente, anche alle coppie eterosessuali. Quest'ultime, infatti, hanno la possibilità di adozione normale, per cui, il desiderio di famiglia può essere soddisfatto pur senza violare la legge italiana, che vieta quel tipo di maternità. Nonostante i divieti di legge, però, molte coppie etero ed omo si rivolgono già adesso alla maternità surrogata nei paesi dove è permessa, forzando la legge nel momento in cui riportano il nascituro in Italia. Anche qui, si cerca il cortocircuito giurisprudenziale soltanto per soddisfare un capriccio personale.
Tutta questa premessa è limitata esclusivamente all'aspetto biologico dei termini, che, però, è un aspetto decisamente riduttivo inserito in contesto di società civile regolata da codici sociali che ne dettano le regole.
Se infatti esiste il concetto di potestà genitoriale, quell'insieme di diritti e doveri che regolano la vita di un bambino fino al raggiungimento della maggiore età, allora è logico dare questa possibilità ai single e sarebbe logico darla anche ad una qualsiasi delle unioni tra persone legalmente riconosciute, ovvero: matrimonio, unione civile, convivenze (quando e se le ultime due diventeranno legge). In uno Stato moderno, infatti, il concetto di natura è stato talmente ovattato dallo strato burocratico che, anche se non è biologicamente corretto, socialmente accettabile, è forse la cosa più logica.
Ma se allora non esiste più l'unione naturale, ma tutto è regolato da contratti legali che ci uniscono ad una persona,è giusto che una coppia omosessuale abbia dei figli?
A mio parere no.
Ci sono delle risposte che la sola legge non può fornire. Ma soprattutto, ci sono diritti che vanno tutelati: il diritto di un nascituro a crescere con una madre ed un padre. Senza se e senza ma.
Ammettere, per legge, che è possibile procreare tra persone dello stesso sesso, significa soltanto legalizzare i capricci di chi pretende di raggiungere la normalità, pur rappresentando una deviazione sessuale, un'anormalità. A tal proposito è simpatico il cortocircuito che si è creato tra la definizione di deviazione sessuale in giurisprudenza che, secondo alcuni articoli del codice civile, è causa di nullità del matrimonio e l'applicazione di questi stessi articoli alle unioni omessuali. Con il testo così come, un'unione omosessuale non può essere sancita se uno dei due contraenti è gay.
Sulla stessa mia linea, che vuole la tutela dei diritti del bambino, si è espresso anche il Presidente della Società Italiana di Pediatria, Giovanni Corsello che così ha commentato il DDL in discussione:
Il dibattito sul ddl Cirinnà si è mantenuto su una sfera prevalentemente politica ed ideologica riteniamo che la discussione dovrebbe comprendere anche i profili clinici e psicologici del bambino. Quando si fanno scelte su temi di così grande rilievo sociale, che incidono sui diritti dei bambini a crescere in sistemi protetti e sicuri, non possono essere considerati solo i diritti della coppia o dei partner, ma va valutato l’interesse superiore del bambino poiché i processi di “maturazione psicoaffettiva” possono “rilevarsi incerti e indeboliti da una convivenza all’interno di una famiglia conflittuale, ma anche di una famiglia in cui il nucleo genitoriale non ha il padre e la madre come modelli di riferimentoContro corrente (che per dovere di cronaca riporto) va invece Antonino Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana che nel 2013 dichiarava: “Che ben vengano bambini di coppie che si amano e che siano capaci di buoni accoppiamenti mentali. Non sarà il sesso biologico dell’uno o dell’altro ad aver più peso ma le attitudini mentali dell’uno e dell’altro. I figli li faccia chi ha voglia di accudirli con amore.“
Ed ora a voi la palla...
Basta l'amore tra due persone ed il beneplacido della legge per avere un figlio?
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